Art. 5.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
      2. I ricorrenti hanno priorità ai fini dell'applicazione della presente legge.
      3. I provvedimenti giudiziali non eseguiti o non ancora passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge restano privi di effetto.